Indennità COVID di 1.000 euro. Primi chiarimenti sul decreto Agosto

Pubblicato il 28 agosto 2020

L’Inps offre le prime indicazioni su misure ed indennità presenti nel Decreto Agosto – DL n. 104/2020 – dirette a sostenere alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

Decreto Agosto. Indennità NASpI e DIS-COLL

In attesa dell’emanazione delle circolari più specifiche, il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 rende noto che sono prorogate per altri due mesi le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. La proroga decorre dal giorno della scadenza e le condizioni sono le stesse dell’articolo 92 del Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda l’importo concernente ciascuna mensilità di proroga, esso sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Decreto Agosto. Indennità di 1.000 euro per alcuni lavoratori subordinati e autonomi

Circa l’indennità di 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi (art. 9 del Decreto in parola), si specifica che non rientrano tra i beneficiari del bonus i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo, già destinatari delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio.

Gli aventi diritto all’indennità, invece, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, o titolari di pensioni.

Soggetti a cui spetta l’indennità di 1.000 euro:

Il messaggio 3160/2020 precisa che l’indennità di 1.000 euro viene riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Si intendono compresi i lavoratori in somministrazione.

E’ importante specificare che i suddetti lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono inoltrare altra istanza.

Presentazione delle domande di accesso alle indennità

Il 31 agosto 2020 scade il termine per richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del Decreto Rilancio.

In particolare, la scadenza riguarda i seguenti soggetti:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy