L’Inps offre le prime indicazioni su misure ed indennità presenti nel Decreto Agosto – DL n. 104/2020 – dirette a sostenere alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.
In attesa dell’emanazione delle circolari più specifiche, il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 rende noto che sono prorogate per altri due mesi le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. La proroga decorre dal giorno della scadenza e le condizioni sono le stesse dell’articolo 92 del Decreto Rilancio.
Per quanto riguarda l’importo concernente ciascuna mensilità di proroga, esso sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Circa l’indennità di 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi (art. 9 del Decreto in parola), si specifica che non rientrano tra i beneficiari del bonus i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo, già destinatari delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio.
Gli aventi diritto all’indennità, invece, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, o titolari di pensioni.
Soggetti a cui spetta l’indennità di 1.000 euro:
Il messaggio 3160/2020 precisa che l’indennità di 1.000 euro viene riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Si intendono compresi i lavoratori in somministrazione.
E’ importante specificare che i suddetti lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono inoltrare altra istanza.
Il 31 agosto 2020 scade il termine per richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del Decreto Rilancio.
In particolare, la scadenza riguarda i seguenti soggetti:
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