Indennità Covid-19 per i marittimi, riesame delle istanze respinte

Pubblicato il 23 marzo 2021

I lavoratori marittimi, che hanno presentato domanda di indennità Covid-19 per i mesi di giugno e luglio 2020, ma l’INPS ha respinto l’istanza, possono proporre riesame entro 20 giorni dalla notifica di reiezione. L’utente può inviare la documentazione necessaria attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1206 del 22 marzo 2021.

Indennità Covid-19 per i marittimi, la norma

L’art. 10, co. 1, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, prevede la concessione, per due mensilità (giugno e luglio 2020), di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione.

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Indennità Covid-19 per i marittimi, termine per il riesame

Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 22 marzo 2021 (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” il richiedente può proporre azione giudiziaria.

Indennità Covid-19 per i marittimi, i requisiti da verificare

I lavoratori che possono beneficiarie dell’indennità Covid-19 sono coloro i quali hanno un rapporto alle dipendenze di aziende (cd. “concessionari di altri servizi di bordo”) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi.

Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori sopra individuati devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e devono aver prestato almeno 30 giornate lavorative nel medesimo arco temporale.

Inoltre, tali lavoratori – alla data del 15 agosto 2020 – non devono essere titolari di:

Per completezza, si precisa che nel caso in cui la reiezione sia imputabile al codice “MARI”, è necessario operare delle verifiche ulteriori per i lavoratori aventi un rapporto alle dipendenze dei concessionari di altri servizi di bordo.

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