Con la sentenza n. 171 del 29 ottobre 2024, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente il tema della legittimità costituzionale dell'indeducibilità dell'IMU (Imposta Municipale Unica) relativa agli immobili strumentali, dall'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
In questa occasione, la Consulta ha respinto la questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, dichiarandone la manifesta infondatezza con riferimento all'articolo 53 della Costituzione.
Questa pronuncia riprende quanto stabilito dalla medesima Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2024, nel cui testo era stato sottolineato come, in relazione all'IRAP, non esistano disposizioni normative che giustifichino una deduzione dell'IMU sugli immobili strumentali.
Tale mancanza di fondamento normativo differenzia l'IRAP dall'IRES, per la quale, come stabilito dalla sentenza n. 262 del 2020, la deducibilità dell'IMU è stata riconosciuta come carattere strutturale dell'imposta. In quell'occasione, l'indeducibilità era stata giudicata incoerente rispetto alla struttura dell'IRES, mentre per l'IRAP tale valutazione non trova riscontro.
Data, infatti, la diversa natura e i presupposti dei due tributi, le argomentazioni della sentenza n. 262 del 2020 sull'IRES non sono applicabili all'IRAP.
Per la Corte, inoltre, non si configura una doppia imposizione giuridica, poiché IMU e IRAP sono tributi diversi che si basano su presupposti differenti.
La Consulta ha altresì respinto le questioni di legittimità costituzionale rilevata, anche dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, con riferimento al principio di uguaglianza, ribadendo che le considerazioni della sentenza n. 262/2020, applicabile all'IRES per la rottura del principio di coerenza fiscale, non possono essere estese all'IRAP.
Respinte, per finire, anche tutte le ulteriori questioni sollevate dai giudici rimettenti.
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