Indebito rifiuto a richiesta di visita? Guardia medica condannata

Pubblicato il 30 luglio 2019

La Cassazione ha confermato la condanna penale impartita ad una guardia medica per aver rifiutato il compimento di atti del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo.

Rifiuto di atti d'ufficio per il medico che non si reca a visitare il paziente 

Il sanitario, addetto al servizio di continuità assistenziale presso la ASL territoriale, non era intervenuto presso un albergo dove era stato chiamato con urgenza dal gestore in quanto sei minori e due accompagnatori di questi, di nazionalità inglese, avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria.

Il medico si era intrattenuto al telefono, per diversi minuti, con l’albergatore, senza accogliere, però, l’invito di questi a recarsi urgentemente presso l’hotel per visitare i bambini.

Il gestore dell’hotel, alla fine, si era rivolto al servizio del 118 che era intervenuto tempestivamente.

Alle constestazioni formulate a suo carico, l’imputato aveva opposto un profilo di discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi e stabilire se la sua presenza in albergo fosse o meno indispensabile.

La Corte d’appello lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) riconoscendo che, anche se non vi fosse stato pericolo di vita, vi era un obbligo, a suo carico, di eseguire la visita richiesta, considerata la preoccupante situazione che era stata esposta dal titolare dell’albergo.

Nella specie, è stato evidenziato che si trattava di otto pazienti, di cui sei minori, che continuavano a vomitare e che si trovavano in un albergo piuttosto lontano dal più vicino Pronto soccorso. Per questi, non sarebbe stata sicuramente sufficiente una diagnosi per telefono, in quanto si richiedeva un visita anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all’interno della comitiva.

Discrezionalità sulla necessità di visita: sindacabile dal giudice

La Cassazione, con sentenza n. 34535 del 29 luglio 2019, ha ritenuto la decisione di merito del tutto immune da vizi, affermando, contestualmente, l’infondatezza dei motivi deunciati dal ricorrente imputato.

I giudici di legittimità, nelle loro conclusioni, hanno sottolineato che se anche, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente, è anche vero che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame.

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