Indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da TFR
Pubblicato il 19 marzo 2018
Con circolare n. 47, del 16 marzo 2018, l’INPS ha riepilogato le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/di fine rapporto alla luce del Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e rivisitate in ragione delle innovazioni normative.
La corposa circolare, composta da ben 38 pagine, è divisa in due parti.
La prima parte è relativa al sistema normativo degli indebiti e si occupa dei temi di seguito elencati.
- Cenni generali sui criteri di qualificazione delle prestazioni indebite
- Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata e Gestione pubblica.
- Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica.
- Indebiti “di condotta”.
- Indebiti “civili”.
- Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR).
- Prescrizione e decadenza.
La seconda parte si sofferma su criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo e, nello specifico si sofferma su:
- Accertamento dell’indebito e relativa qualificazione.
- Oggetto del recupero.
- Notifica della nota di debito.
- Recupero diretto.
- Compensazione.
- Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche.
- Recupero mediante rimesse in denaro.
- Recupero di indebiti pensionistici ante 2001 - Gestione Privata - ed ante 1996 - Gestione Pubblica.
- Recupero nei confronti di soggetti diversi.
- Recupero indiretto.
Si rammenta che le prestazioni indebite più ricorrenti sono le seguenti:
- ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali;
- ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
- ricalcolo del TFS/TFR;
- riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
- riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
- riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
- riscossione di rate di pensione post mortem;
- esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.