Sono illegittime le attività di investigazione difensiva svolte, nell’ambito di un procedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale, da difensore non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario ma solo di fronte al giudice di pace o al tribunale monocratico; ciò neppure nel caso in cui questi sia stato nominato sostituto di altro difensore a ciò, invece, abilitato ed abbia agito in detta veste.
Ne discende l’inutilizzabilità in giudizio delle eventuali risultanze e dichiarazioni in tal modo raccolte e documentate, in quanto assunte in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 391-bis del Codice di procedura penale.
L’assunto è stato evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25431 del 20 giugno 2016 nell’ambito di una vicenda in cui il professionista che aveva raccolto le dichiarazioni trasfuse nelle indagini difensive depositate agli atti di un giudizio penale era, al momento del compimento di dette operazioni, ancora solo un tirocinante avvocato, abilitato al patrocinio di fronte ad organi diversi rispetto al tribunale in composizione collegiale, organo invece competente a giudicare i reati contestati (violenza sessuale aggravata e continuata).
Conseguentemente, le risultanze delle indagini in oggetto sono state considerate dalla Suprema corte come radicalmente inutilizzabili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".