Nell’ipotesi di fusione con incorporazione di una società responsabile di illeciti amministrativi si determina il trasferimento della responsabilità amministrativa alla società incorporante.
Ciò alla luce della normativa contenuta nella direttiva 78/855 relativa alle fusioni delle società per azioni, alla quale i sistemi nazionali degli Stati membri devono uniformarsi.
Se non si dovesse riconoscere detto trasferimento, l’interesse dello Stato alla repressione non sarebbe protetto e la fusione costituirebbe il mezzo per eludere le conseguenze delle infrazioni eventualmente commesse a danno del Paese membro interessato.
L’imputazione della responsabilità all’ente risultante dalla fusione per incorporazione discende, ineludibilmente, non solo dall’esigenza della effettività della risposta sanzionatoria pattiziamente imposta in tema di lotta alla criminalità d’impresa, ma anche dai principi comunitari in tema di riorganizzazione degli enti.
E’ quanto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11442 depositata il 17 marzo 2016, riprendendo la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Ue relativamente alla causa C-343/13 (sentenza del 5 marzo 2015).
Nel testo della decisione, la Suprema corte ha altresì sottolineato, come il legislatore delegato nazionale, nel novellare con il Decreto legislativo n. 6/2003 la normativa in materia di fusioni, abbia avvalorato la tesi secondo la quale la fusione medesima costituirebbe una vicenda non già estintiva bensì modificativa delle società partecipanti all’operazione.
In tal modo, è stata data piena applicazione alla citata direttiva 78/855 che aveva individuato nella “continuità” il tratto caratterizzante il fenomeno della fusione.
Nella vicenda in esame, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato una Spa responsabile dell’illecito amministrativo ex Decreto legislativo n. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di corruzione internazionale contestato agli amministratori di altra società, incorporata nella prima a seguito di fusione.
Nei confronti della Spa, in particolare, era stata applicata un’ingente sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la confisca, per equivalente, dell’importo del profitto del reato.
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