Incompatibilità commercialisti Verifica dalla Cassa

Pubblicato il 02 febbraio 2017

La Cassa dei dottori commercialisti ha il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali, in seguito a verifiche della medesima Cassa, il professionista risulta aver svolto l’attività in situazione di incompatibilità.

In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 2612, depositata il 1° febbraio 2017.

Sezioni Unite: poteri di verifica della Cassa senza limiti

Un commercialista ricorre in cassazione censurando la pronuncia della corte territoriale che ha ritenuto che la Cassa di previdenza possiede il potere di annullare i periodi contributivi nei quali il professionista ha svolto la professione in situazione di incompatibilità. Secondo il ricorrente la competenza a verificare la legittimità dell’iscrizione all’albo professionale spetta esclusivamente al Consiglio dell’ordine. La Cassa, invece, ha il potere di accertare il requisito dell’esercizio della professione in modo continuativo.

La Corte di cassazione, nel ritenere infondato il motivo di ricorso, chiarisce che sul punto vi sono due orientamenti.

Secondo il primo orientamento, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha solo il potere di accertare la sussistenza o meno dell’esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità dell’iscrizione all’Albo professionale per una causa di incompatibilità; tale potere spetterebbe unicamente al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti.

I sostenitori del secondo orientamento, invece, ritengono che i poteri di verifica e accertamento della Cassa non hanno limiti, e ad essa compete accertare la sussistenza o meno dell’esercizio della libera professione nonché di verificare l’inesistenza di cause di incompatibilità.

Con diverse recenti sentenze – nn. 25526/2013 e 24140/2014 - è stato affermato che la Cnpdac è titolare di un autonomo potere di verifica sulla legittimità dell’esercizio della professione del singolo commercialista, esistente a prescindere dalle attribuzioni del Consiglio dell’ordine, da cui discende il potere di accertare il legittimo esercizio della professione che comprende la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità.

Con la sentenza n. 2612/2017 i giudici hanno seguito tale secondo orientamento.

Principio di diritto

“La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, che l’esercizio della professione non sia stato svolto in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del DPR n. 1067/1953, ora art. 4 Dlg n. 139/2005, ancorchè tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’ordine competente”.

Il professionista, pertanto, si è visto annullare alcune annualità di iscrizione alla Cassa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy