L'obbligo di pagare il compenso ad uno studio professionale per l'opera prestata da uno dei professionisti può essere desunto prendendo in considerazione il risultato conseguito e l'ampia corrispondenza intercorsa tra le parti.
La Corte di cassazione ha confermato la valutazione con cui i giudici di merito avevano accolto le domande avanzate da uno studio di commercialisti nei confronti di una Spa al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto per lo svolgimento di un incarico professionale di consulenza e assistenza relativo ad un'operazione societaria.
La richiesta dello studio professionale era stata ritenuta accertata in considerazione della complessiva valutazione degli elementi acquisiti in atti.
In particolare, il giudice di appello aveva fondato il proprio convincimento non solo sul risultato conseguito, ma anche sulla valutazione dell'ampia corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché sugli accertamenti operati dal nominato Ctu.
Questo, con una valutazione di merito che la Suprema corte – sentenza n. 2575 del 2 febbraio 2018 - ha ritenuto adeguatamente motivata e dunque non sindacabile in sede di legittimità.
Respinti, dagli Ermellini, anche gli ulteriori motivi avanzati dalla ricorrente in ordine alla quantificazione del compenso domandato, a seguito dell'omessa valutazione - a suo dire - di una lettera, in cui le spettanze per l'attività professionale svolta erano state precedentemente richieste in misura inferiore.
Sul punto è stato osservato che se il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una prima parcella, richieda, successivamente, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, sia nei poteri del giudice di merito adito per la relativa liquidazione, valutare l’esistenza di elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta.
Questo, salva l'ipotesi – non rinvenibile nel caso in esame - in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente.
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