Incarichi per pochi Giudice sanzionato

Pubblicato il 19 maggio 2016

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo il ricorso di un giudice, ne ha confermato la condanna disciplinare inflittagli dal Consiglio Superiore della Magistratura alla perdita di un anno di anzianità di servizio, per violazione dell’obbligo di assicurare trasparenza nella trattazione degli affari di cui all'art. 2 lett. g) e n) del D.Lgs 109/2006. In particolare, il magistrato era incolpato per aver concentrato su soli tre professionisti, i numerosissimi incarichi di consulenza tecnica, violando il criterio di rotazione.

Ciò che il ricorrente controverte, nello specifico, è l’interpretazione dell’art. 23 disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevede che il Presidente del Tribunale vigili affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'Albo dei consulenti, in modo che a nessuno di essi possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli complessivamente affidati dall'ufficio.

Equa distribuzione senza predeterminazione percentuale

Le Sezioni Unite ritengono sostanzialmente fondata l’interpretazione fornita dalla toga ricorrente, secondo cui la regola è che gli incarichi siano equamente distribuiti agli iscritti all'albo, mentre la successiva specificazione relativa al limite del 10% costituisce un criterio da applicarsi da parte del Presidente del Tribunale, in relazione agli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell’ufficio ad un singolo consulente.

Oltretutto la stessa pronuncia impugnata ha correttamente escluso – specifica la Corte Suprema – che il limite del 10% fosse da applicarsi agli incarichi conferiti dai singoli magistrati, in ragione della ovvia considerazione per cui nei Tribunali di dimensioni medio – grandi detta percentuale sarebbe talmente alta che ciascun giudice potrebbe concentrare gli incarichi da esso conferiti su un unico consulente senza mai raggiungerla.

La corretta regola a cui far riferimento, dunque, è quella dell’equa distribuzione degli incarichi, che fa in ogni caso capo ai singoli magistrati ed insuscettibile di predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione.

Ma ciò non implica che nel caso di specie – concludono le Sezioni Unite con sentenza n. 10157 del 18 maggio 2016 – il ricorso sia fondato, posto che i capi di incolpazione non fanno alcun cenno al predetto limite del 10%, bensì alla mancata osservazione del criterio di rotazione degli incarichi, di cui viene indicato il considerevole numero totale, ed alla conseguente violazione del dovere di correttezza e diligenza.

 

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