Inammissibilità per difetto motivi specifici

Pubblicato il 01 novembre 2016

Le Sezioni unite penali di Cassazione sono state interpellate per precisare se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità della impugnazione.

Il Massimo Collegio di legittimità si è occupato della questione, sollevata nell’ambito di un procedimento penale, nel corso dell’udienza del 27 ottobre 2016, fornendo una soluzione di cui è stata data notizia con informazione provvisoria.

In particolare, è stato anticipato che l’appello, così come il ricorso per cassazione, è da considerare inammissibile per difetto di specificità dei motivi nel caso in cui non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Si resta in attesa del deposito della relativa motivazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giornalisti autonomi: contribuzione INPGI per l'anno 2025

11/02/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in scadenza

11/02/2025

Opzione donna, Quota 103 e APE sociale: come fare domanda nel 2025

11/02/2025

Milleproroghe 2025: proroga della Rottamazione-quater e nuove scadenze per il CPB

11/02/2025

IMU: faq del Mef su prospetto delle aliquote

11/02/2025

Lavoro occasionale in agricoltura: LOAgri verso la proroga

11/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy