Inail, sistema di profilazione per Stp Albo Avvocati

Pubblicato il 28 luglio 2022

Con l’istruzione operativa del 26 luglio 2022, l’Inail ha fornito le indicazioni riguardanti l’adeguamento del sistema di profilazione in favore delle Società tra ProfessionistiAlbo avvocati.

Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono essere curati, oltre che dai professionisti iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati, dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (che ne abbiano dato comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro) anche sottoforma di Società tra professionisti, se iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

A decorrere dal 2017, l’Inail ha rilasciato nuove profilazioni per le Società tra professionisti - Albo dei consulenti del lavoro e Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in accordo con i rispettivi Consigli nazionali.

Alla luce di ciò, l’Inail ha provveduto ad adeguare il sistema di profilazione anche nei confronti delle “Società tra professionisti Albo Avvocati" e ha comunicato le istruzioni in merito al rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici per la gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega tra cui:

In ogni caso, la comunicazione agli Ispettorati Territoriali del Lavoro è a carico dei soci professionisti della STP.

Ai fini del rilascio delle abilitazioni, l’Inail comunica quali sono i dati da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici:

L’abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante il quale dovrà provvedere ad abilitare, sotto la sua responsabilità:

Il rilascio delle abilitazioni è demandato alle sedi territoriali dell’Ente.

Per quanto attiene i servizi relativi al Libro Unico del Lavoro, l’autorizzazione alla numerazione unitaria dovrà essere attribuita alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.

In tal senso, anche il provvedimento di autorizzazione dovrà essere intestato alla medesima STP, così come tutte le funzionalità per la delega della tenuta o alla cessazione dei datori di lavoro in delega della STP.

 

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