La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extraUE con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.
A seguito del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2017, con circolare n. 15 del 6 marzo 2018 l’INAIL ha specificato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle parte integrante del citato Decreto.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.
Ricorda, inoltre, l’Istituto che, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extraUE non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
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