Si avvicina la scadenza del 29 febbraio 2024, termine ultimo per presentare all'Inail la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024.
Si tratta di un’importante opportunità concessa alle aziende che, a fronte di determinati interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono fruire della riduzione del tasso medio di tariffa.
Vediamo come prepararsi all’adempimento, riepilogando gli interventi utili ai fini alla concessione del beneficio, l’entità della riduzione e cosa devono fare le aziende.
La riduzione del tasso medio di tariffa è fissata all’8% nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT mentre, successivamente, varia in relazione alle dimensioni aziendali andando da un minimo del 5% per le aziende con oltre 200 dipendenti, ad un massimo del 28% per le aziende fino a 10.
NOTA BENE: La riduzione è riconosciuta esclusivamente per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è pertanto applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l’anno di competenza della stessa. In caso di interventi con valenza pluriennale, quindi, l’azienda deve ripresentare annualmente l’istanza.
Dunque, come riportato nel precedente articolo “INAIL: OT23 e guida alla compilazione per il 2024. Le novità”, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024 l’azienda (che ovviamente deve essere in regola con gli adempimenti contributivi) deve aver adottato nel 2023 interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale dalla normativa nazionale vigente.
Gli interventi riconosciuti tali dall’Inail sono:
A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: sicurezza macchine e trattori
A-4: prevenzione del rischio elettrico
A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: prevenzione del rischio stradale
C: prevenzione delle malattie professionali
C-1: prevenzione del rischio rumore
C-2: prevenzione del rischio chimico
C-3: prevenzione del rischio radon
C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: promozione della salute
C-6: prevenzione del rischio microclimatico
D: formazione, addestramento, informazione
E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: gestione delle emergenze e dpi
NOTA BENE: Ad ogni intervento è assegnato un punteggio, la cui somma ai fini della concessione della riduzione deve essere pari almeno a 100.
Il datore di lavoro interessato deve:
Qualora risulti, dopo l’applicazione della misura, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail annulla la riduzione e richiede le integrazioni dei premi dovuti.
Sono inoltre applicate le vigenti sanzioni civili ed amministrative pari a:
In entrambi i casi è comunque prevista l'applicazione di interessi di mora al raggiungimento dell'importo massimo.
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