Il Consiglio dell’Unione europea ha dato la sua approvazione all’Italia affinchè possa derogare al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed applicare l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, ad eccezione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a veicolare le fatture nel Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Con lettere del 3 e 6 novembre 2017 la Commissione europea ha informato gli altri Stati membri che l’Italia aveva chiesto una deroga all’applicazione degli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE.
Lo Stato italiano ha fatto presente che attraverso la fatturazione elettronica obbligatoria, utilizzando lo strumento dello SdI, è possibile per l'Amministrazione tributaria italiana acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Ciò consente anche di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
Con l'introduzione di un obbligo di fatturazione elettronica, viene aggiunto, risulta più efficace la lotta alla frode e all'evasione, viene dato più slancio alla digitalizzazione, e si semplifica la riscossione delle imposte.
Il Consiglio Ue, con decisione di esecuzione del 16 aprile 2018 (nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L99/14 del 19 aprile 2018), autorizza l’Italia ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese. La deroga comprende anche l’accordo del destinatario, il che significa che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti non è subordinato all'accordo del destinatario.
La deroga è stata accordata per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
L’applicazione di quanto approvato comporta che dal 1° luglio 2018, per quanto riguarda l’Italia, le fatture di carburante ricevute dagli operatori dovranno essere trattate solo come fatture elettroniche e, quindi, non potranno essere più gestite dal cessionario come fatture cartacee, non essendo applicabile in Italia la parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche.
Il Consiglio Ue, nell’adottare la decisione, avvisa che, qualora l’Italia abbia necessità di un’ulteriore proroga, oltre alla domanda dovrà presentare alla Commissione una relazione che riguardi la valutazione della misura speciale con riferimento alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonchè della semplificazione della riscossione dell'imposta.
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