La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo tipo di ravvedimento, definito ravvedimento “intermedio”, grazie alla modifica apportata dalla nuova lettera a-bis all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione "avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni".
Questo particolare tipo di ravvedimento, che è applicabile a tutti i tributi sia locali che statali, va ad affiancarsi alle fattispecie già note del ravvedimento “breve” e del ravvedimento “lungo”.
L'applicazione del nuovo tipo di ravvedimento ai pagamenti IMU porta ad individuare facilmente le date entro cui i contribuenti possono sanare le eventuali irregolarità.
Ricorrendo al ravvedimento "intermedio", il contribuente ha sempre la facoltà di sanare la propria posizione pagando il tributo non versato insieme alle sanzioni ridotte e agli interessi legali. E' necessario, però, distinguere due violazioni: l'omesso pagamento del saldo 2014 e il mancato versamento dell'acconto 2015.
Con riferimento a quest'ultimo, è da ricordare che la scadenza del versamento dell'acconto IMU era fissata per il 16 giugno 2015 e chi non ha provveduto si troverebbe, ora, fuori i tempi massimi sia per avvalersi del ravvedimento “sprint” (entro 14 giorni) che del ravvedimento “breve” (entro 30 giorni).
La Legge di Stabilità 2015, di fatto, ha voluto estendere la facoltà di regolarizzazione per i contribuenti, ampliando il termine per intervenire con sanzioni ridotte, anche se, però, la stessa norma ha creato dubbi applicativi sulla decorrenza dei 90 giorni, se dalla data della violazione oppure dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione.
L'interrogativo è stato sciolto dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 9 giugno 2015, con la quale è stato chiarito che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento “intermedio” decorre dalla data della violazione (ossia dalla data di commissione dell'illecito sia per i tributi periodici che per i tributi d'atto), se si tratta di omesso o tardivo versamento.
A questo punto occorre, però, distinguere il caso di un illecito di versamento da una dichiarazione infedele: nel primo caso, la data di partenza per il calcolo dei 90 giorni è quella di scadenza del relativo obbligo; nel secondo caso, il termine da considerare per l'inizio del calcolo è quello di scadenza della denuncia.
Prima rata IMU 2015 - ravvedimento entro il 14 settembre
Per il contribuente che vuole regolarizzare la prima rata 2015, scaduta il 16 giugno scorso, i 90 giorni di tempo per il ravvedimento intermedio scadono il 14 settembre 2015. Entro questa data, il contribuente può versare l’importo non pagato, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,33% (un nono del 30%). Dal 15 settembre, resta aperta la possibilità del ravvedimento lungo, entro il 30 giugno 2016, con il pagamento della sanzione ridotta del 3,75% (un ottavo del 30%)
Dichiarazione infedele/omessa dichiarazione - ravvedimento entro il 28 settembre
Per rimediare ad una dichiarazione infedele IMU riferita all'anno 2014, il termine dei 90 giorni dalla scadenza della denuncia cade il 28 settembre con facoltà di pagare la sanzione ridotta del 5,55%, con possibilità, dal 29 settembre, del ravvedimento lungo entro il 30 giugno 2016.
Sempre entro il 28 settembre 2015, scadono i termini del ravvedimento intermedio per l'omessa dichiarazione IMU riferita al 2014 (entro 90 giorni dalla violazione) con il pagamento della sanzione ridotta del 10%.
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