Impugnazione per i soli interessi civili. SU: riforma Cartabia non retroattiva

Pubblicato il 22 settembre 2023

E' stata depositata la sentenza con cui le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno fornito la propria soluzione sulla questione relativa all'applicabilità del novellato art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo all'impugnazione per i soli interessi civili.

La questione controversa era stata sollevata dalla Quinta sezione penale della Corte con ordinanza interlocutoria n. 8149/2023.

Impugnazioni ai soli effetti civili post riforma Cartabia: applicabilità

La disposizione in esame - introdotta dall'art. 33 del D. Lgs. n. 150/2022 di attuazione della riforma del processo penale a firma Cartabia - prevede che quando la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente.

Questi ultimi, quindi, decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Questione controversa e primi orientamenti della Cassazione

Alle SU era stato chiesto di chiarire se la norma in parola si applicasse o meno a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte contro le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.

In assenza di una disciplina transitoria, infatti, erano emersi due orientamenti nella giurisprudenza della Suprema corte.

Secondo una prima lettura, la norma sarebbe destinata a ricevere immediata applicabilità.

Per un opposto orientamento, invece, la disposizione non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

La soluzione delle Sezioni Unite

Ebbene, le Sezioni Unite, con sentenza n. 38481 depositata il 21 settembre 2023, hanno puntualizzato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte con riguardo ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

La disposizione in esame, pertanto, non ha applicazione retroattiva.

Questa la soluzione degli Ermellini:

"L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022".

Le conclusioni delle Sezioni Unite erano già state anticipate con informazione provvisoria n. 6/2023, diffusa a fine maggio.

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