Impugnazione di ipoteca: 60 giorni a partire dalla materiale conoscenza

Pubblicato il 17 novembre 2013 La Commissione tributaria Lombardia, con sentenza 111/32/2013 del 13 settembre 2013, ha stabilito che il termine per l’impugnazione di un’ipoteca di cui il debitore non aveva ricevuto notifica inizia a decorrere dalla data in cui viene fatta l’iscrizione.

Il fatto è relativo all’iscrizione di un’ipoteca effettuata prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006, in base al quale l’ipoteca è stata inserita tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Dal momento che in tal caso nessuna comunicazione è stata inviata dall’Ufficio, non esiste termine di decorrenza per l’impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Pertanto, i 60 giorni di legge potevano decorrere dal momento in cui il proprietario dei beni fosse concretamente venuto a conoscenza dell'atto cautelare.

Ulteriore punto della controversia è quello relativo all'avvenuta iscrizione ipotecaria in danno di una persona fisica, anche se il debito fiscale aveva avuto origine nell'ambito di una società di persone.
Per il Collegio il bene sottoposto ad ipoteca non era di appartenenza della società, ma destinato ai bisogni di nucleo familiare, quindi non esecutivamente aggredibile.

In ogni caso, il bene essendo costituito in fondo patrimoniale non poteva che essere sottoposto ad esecuzione se non per debiti di natura familiare e non per debiti legati all'attività imprenditoriale della società debitrice. Il debito fiscale a carico della società non può trovare causa se non nell'ambito aziendale e non anche nell'ambito familiare. Sotto questo profilo l'iscrizione ipotecaria è stata illegittimamente effettuata.
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