Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n.139 del 18 giugno 2018, il decreto 27 aprile 2018, recante “Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali (decreto n. 50/2018)”.
Il provvedimento dà attuazione al Dlgs del 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Inoltre, il nuovo decreto, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dal 3 luglio 2018, abroga il precedente decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 24 gennaio 2008, recante “Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale”.
Nello specifico, il nuovo decreto ministeriale definisce le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.
L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere ad una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità dell'operazione.
In particolare, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa sociale, il Dicastero svolge l’istruttoria, accertando che al termine delle suddette operazioni straordinarie siano preservati alcuni requisiti, quali:
Inoltre, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Ministero del Lavoro verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.
Il Ministero, al termine della sua istruttoria, rilascia l'autorizzazione richiesta oppure emette un provvedimento di diniego.
Si legge nel decreto del 27 aprile 2018 che “in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione”.
In altri termini, vale la regola del silenzio-assenso per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda delle imprese sociali.
Pertanto, l’efficacia delle suddette operazioni straordinarie è sottoposta all’autorizzazione ministeriale, che si intende concessa grazie ad un meccanismo di silenzio-assenso, decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.
In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 112/2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - e per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, anche gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.
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