Imprese in crisi e risanamento aziendale. Testo in Gazzetta

Pubblicato il 25 agosto 2021

E’ stato pubblicato - ed è già in vigore - il Decreto legge che rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” e anticipa alcuni strumenti di composizione negoziale, già previsti dal medesimo Codice della crisi.

Si tratta del DL n. 118 del 24 agosto 2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d'impresa, di risanamento aziendale e in materia di giustizia, approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021.

Rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (25 agosto 2021), anche se le norme sul nuovo strumento della composizione negoziata saranno operative a partire dal 15 novembre 2021.

Come detto, il DL stabilisce, in primo luogo, il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, disponendo anche lo slittamento, al 31 dicembre 2023, del Titolo II del medesimo codice sulle misure di allerta.

Composizione negoziata della crisi al via dal 15 novembre

Il testo introduce, a seguire, l’istituto della composizione negoziata della crisi, finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà.

Esso consiste in un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza a cui può accedere l’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, nei casi in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.

La procedura prevede che all’imprenditore venga affiancato un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

L’accesso a questo strumento è incentivato dalla previsione di diverse misure premiali e, su richiesta dell’imprenditore, di misure protettive del patrimonio.

Ristrutturazione debiti e concordati preventivi con continuità, novità

Tra le misure del DL che entrano immediatamente in vigore sono ricomprese le modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.

Rispetto agli accordi di ristrutturazione, viene ritoccata la disciplina relativa alla possibilità di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione e anche dopo quest’ultima, con il rinnovo dell’attestazione del professionista.

In tema di continuità aziendale nel concordato preventivo viene prevista la possibilità, per il Tribunale, di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

Inoltre, viene anticipata la moratoria biennale per il pagamento dei creditori privilegiati.

Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, accordi agevolati

Si prevede, a seguire, l’estensione degli accordi di ristrutturazione a tutte le categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi economici e non solo, quindi, agli intermediari finanziari.

Viene quindi introdotta una nuova convenzione di moratoria, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Essa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Sono disciplinati anche gli accordi di ristrutturazione agevolati, con riduzione della metà della percentuale di creditori aderenti, accordi ammissibili quando il debitore abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b) della L. Fall, non abbia presentato il ricorso di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma della medesima legge e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.

Tra le ulteriori misure:

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