Imprese in attesa di chiarimenti sulla Tremonti ter. Terziario trascurato, Siciliotti: "E' una discriminazione"

Pubblicato il 10 ottobre 2009

Limitate nei beni agevolabili dalla nuova versione del beneficio fiscale chiamato Tremonti ter (e contenuto nel dl 78/2009), le imprese attendono con certa impazienza i chiarimenti ufficiali circa l’ambito applicativo della norma, considerato il ristretto arco temporale di operatività, chiuso nelle date dal 1° luglio scorso al 30 giugno prossimo. L’incentivo si sostanzia nella deducibilità al 50 per cento del costo di acquisto delle macchine strumentali all’attività, ferma la possibilità di detassare i soli macchinari e le sole attrezzature elencati nella tabella Ateco 2007 di cui al provvedimento agenziale 16 novembre 2007, divisione Ateco 28. Questa include principalmente apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. E la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione.

Una questione è: gli investimenti programmati rientrano nella tabella? L’altra è: vi è la necessità o meno che i beni sui quali vi è interesse a investire non solo siano consegnati entro la data limite del 30 giugno 2010 ma anche che entrino in funzione entro questa data?

Il primo quesito attende la sua soluzione, il secondo pure ma con un anticipo pronosticato con buona certezza dal quotidiano: rileva solo il momento in cui è fatto l’investimento (è sufficiente ricevere il bene dal fornitore). E’, invece, ai fini della deducibilità della quota di ammortamento che occorre anche l’entrata in funzione.

Intanto, su questo vantaggio fiscale un’intervista a Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, lamenta che gli aiuti al mondo produttivo trascurino il terziario avanzato e i servizi: “Non possiamo essere considerati “imprese” solo quando si tratta di concorrenza e di limiti antitrust”.

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