Con la risposta ad interpello n. 193 del 7 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di accesso al credito d’imposta di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le società neocostituite, che autoconsumano l’energia prodotta.
L'articolo 4 del Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario in favore delle imprese ''a forte consumo di energia elettrica'', sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Le imprese cosiddette ''energivore'' possono beneficiare del contributo a condizione che i "costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi" abbiano subito "un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa".
Tale credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese ''energivore'' e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022; in tal caso, ''l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica...''.
L’Istante è una società facente parte di una multinazionale, che nel 2021 ha ricevuto in conferimento un’azienda per la produzione di energia elettrica e di vapore, destinati al fabbisogno di un’altra azienda di carta da imballaggio, anch’essa conferita all’istante.
La Società è stata inclusa nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. ''energivore'') di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, per l'anno di competenza 2022.
Alla luce di ciò, la società chiede se può fruire del credito d’imposta per le imprese energivore che producono l'energia dalle stesse consumata (articolo 4, comma 2, Dl n. 17/2022) anche se, non essendo ancora costituita alla data del 1° gennaio 2019, non presenta il dato iniziale su cui calcolare l’incremento richiesto dalla norma.
Chiede, inoltre, qualora fosse confermata la possibilità di accedere all’agevolazione, quali sono le modalità di calcolo dell'incremento dei consumi.
Nella risposta ad interpello n. 193/2023, l’Agenzia fa presente che, come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma allarga la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta anche alle imprese energivore che producono e allo stesso tempo auto consumano l'energia prodotta, a differenza dell'art. 15, D.L. n. 4/2022, che non le aveva ricomprese.
Alla luce di quanto detto, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, secondo la quale le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma, possono fruire del beneficio se risultano iscritte, per l’anno 2022, nell’elenco di cui all’articolo 6 comma 1 del DM 21 dicembre 2017.
In assenza di dati relativi al costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022, per le suddette imprese questo si assume pari alla somma del valore medio del PUN pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh e al valore di riferimento del PD pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
In analogia ai criteri utilizzati per la verifica dell'incremento del costo medio per le imprese che acquistano l'energia, quindi, deve ritenersi che, anche con riferimento alle imprese che auto consumano l'energia prodotta, si possa fare riferimento a un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio, ovviamente utilizzando i valori correlati all'acquisto del combustibile usato per la produzione di energia, in luogo dei valori forniti dalla circolare n. 13/E del 2022 correlati all'acquisto di energia elettrica.
Nel caso di specie, trattandosi di una società che utilizza il gas naturale quale combustibile della centrale, il parametro finale di riferimento ai fini della verifica del requisito relativo all'incremento del costo medio dell'energia deve essere determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.
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