La Legge di conversione n. 169/2023 del Decreto legge n.131/2023 (cosiddetto Decreto Incentivi), recante “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023. Le sue disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo.
Con essa sono state apportate significative novità alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore, al fine di adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea del 18 febbraio 2022 sulle Nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.
Vediamo gli aspetti principali della nuova disciplina per le imprese energivore.
Nel Decreto Incentivi convertito, all’articolo 3, viene disciplinata la Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Nello specifico, è disposto che al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano i seguenti requisiti:
Non beneficiano delle suddette agevolazioni, le imprese in stato di difficoltà.
I contributi che vengono concessi sono a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
Specifica sempre il Decreto legge n. 131/2023 che le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tali imprese sono, inoltre, tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
NOTA BENE: Spetta all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) attuare le disposizioni dell’articolo 3 del Decreto Incentivi e definire le modalità e i termini con cui le imprese interessate possono presentare istanza di concessione delle agevolazioni.
Analogamente, l’ARERA deve definire le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti richiesti e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni suddette.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, alle agevolazioni potranno accedere le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione al registro energivori presso la CSEA, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei suddetti requisiti.
Tra i requisiti, non vengono più richiesti quelli relativi all'incidenza dei costi dell'energia sul volume di affari o sul valore aggiunto lordo (VAL), con la conseguente possibilità di accesso agli incentivi per aziende che finora ne erano escluse proprio per la mancanza di tali requisiti.
Inoltre, i beneficiari sono tenuti a effettuare la diagnosi energetica e adottare almeno una delle misure di contenimento dei consumi, pena la revoca dell’agevolazione.
La modalità di esecuzione della diagnosi energetica è disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014, che ha introdotto l’obbligo, per le grandi imprese, di eseguire una diagnosi, condotta da soggetti certificati nei siti produttivi ubicati in Italia, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, con obbligo di comunicazione dei risultati all’Enea.
Per quanto riguarda, invece, le misure di contenimento dei consumi, le imprese agevolate devono adottare almeno una delle misure previste, che possono consistere nell’implementare le raccomandazioni del rapporto di diagnosi. E’ importante, però, che il periodo di ammortamento degli investimenti necessari non superi i tre anni e il costo totale non ecceda l’importo dell’agevolazione.
La Cassa per i servizi energetici e ambientali, sentita l’ARERA e ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 131/2023, ha pubblicato la circolare n. 55/2023/ELT con la quale si dispone l’apertura del portale per le dichiarazioni 2024 delle imprese a forte consumo di energia.
NOTA BENE: Con decorrenza 01/12/2023 è reso disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.
SCADENZA: Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 01/12/2023 fino alle ore 23:59 del 22/12/2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo modalità e tempistiche che saranno definite da ARERA con successivi provvedimenti.
Si può accedere al Portale tramite l’applicazione web disponibile sul sito di CSEA (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2024, è necessario accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2023 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
In tal modo, il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i nuovi requisiti richiesti dal Decreto Incentivi.
ATTENZIONE: Se i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
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