Introdotta dal decreto Rilancio (DL n. 34/2020) un’agevolazione sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite per i servizi digitali di acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate in formato digitale.
Tale aiuto è stato riproposto dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 anche per l'anno 2022, con un limite di spesa pari a 10 milioni di euro. Le disposizioni per il funzionamento del tax credit sono stata rese dal Dpcm 4 agosto 2020 e sono valide anche per le annualità successive.
Per partecipare all’edizione 2022 del tax credit per l’acquisizione dei servizi digitali le istanze vanno inoltrate entro il 21 novembre 2022.
Devono provvedere all'invio il titolare o il legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nel portale ‘impresainungiorno.gov.it’, all’area riservata, a cui si accede con Spid, Cns o Cie.
Il tax credit va a beneficio delle imprese editrici di quotidiani e periodici, con sede legale in un Paese Ue o nello Spazio economico europeo, residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, che svolgano attività commerciale rientrante nel codice Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici). E’ richiesta, altresì, l’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (Roc) e l’impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
La norma esclude le imprese editrici di quotidiani e periodici beneficiarie dei contributi diretti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, L. n. 198/2016 e al Dlgs n. 70/2017.
Il credito d'imposta spetta nella misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente (2021) per servizi digitali quali:
Detto credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, tranne che, in un tempo successivo, non venga disposto diversamente.
L’agevolazione viene concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis.
E’ consentito l’utilizzo solo in compensazione (con F24), da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
La risoluzione n. 81/2020 ha istituto il codice tributo da indicare che è “6919”.
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