Sì al rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, presentino un patrimonio netto di valore negativo.
Lo ha messo nero su bianco il Consiglio di Stato, nel testo del parere n. 804 del 4 maggio 2022, reso in risposta al quesito ad esso sottoposto dall'ANAC.
L'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare, aveva chiesto se fosse consentito procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione ad una impresa con patrimonio netto negativo e, quindi, priva del requisito di cui all'articolo 79, comma 2 del DPR n. 207/2010, necessario per poter partecipare agli appalti pubblici.
Nel parere, il Collegio amministrativo ha ammesso tale possibilità, in virtù di una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento.
Diverse le considerazioni alla base della risposta.
E' stato osservato, in primo luogo, che entrambe le discipline emergenziali, del 2016 e del 2020, hanno lo scopo di consentire alle imprese che si trovino in difficoltà, non per motivi “strutturali” ma per ragioni eccezionali e imprevedibili - quali il sisma o la pandemia da Coronavirus - di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal Codice civile.
Inoltre, è stato considerato che ai sensi della disciplina derogatoria introdotta, lo scioglimento automatico della società risulti in ogni caso precluso se la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati.
Questa la conseguente considerazione del Cds: se il legislatore dell’emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre tutte le attività ordinariamente stabilite dal Codice civile, "in via di principio non v’è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica".
Al pari, infatti, dei casi in cui l'impresa venga ammessa a concordato preventivo, anche i gravi effetti economico-sociali del sisma e dell’emergenza sanitaria connotano in termini di specialità l’esercizio dell’attività imprenditoriale e giustificano la sospensione del meccanismo di adeguamento contabile delle risultanze di bilancio e la derogabilità delle norme generali in materia di qualificazione.
Del resto - si legge a seguire nel parere - l’adesione alla contraria tesi dell’inderogabilità del requisito in esame, oltre a produrre conseguenze applicative contraddittorie, verrebbe di fatto a vanificare lo scopo perseguito dal legislatore emergenziale, compromettendo irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’economia nazionale.
Ad ogni modo, il Consiglio di stato ha concluso il parere con alcune puntualizzazioni rispetto alla deroga in questione:
Per finire un'ultima considerazione: è opportuno prevedere che le SOA, laddove, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, dovessero procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione in carenza del requisito in esame, provvedano a:
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