Indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società che sono incorse nella mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA, SIAN, SIPA nel 2019, per rimediare all’anomalia.
A dare istruzioni è il provvedimento prot. 133949 del 19 aprile 2023.
I controlli del Fisco hanno rilevato la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Come regolarizzare la posizione dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Agenzia?
Il contribuente sarà informato su:
Le informazioni saranno inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti; se questo non fosse attivo o non registrato all’INI-PEC, la trasmissione verrà effettuata per posta ordinaria.
In ogni caso, tutte le indicazioni saranno disponibili nel Cassetto fiscale del portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito
alla compliance”.
La mancata iscrizione dell’aiuto nei Registri indicati può derivare da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato.
In questo caso, il provvedimento 133949 del 19 aprile 2023 informa che è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti. Ciò consente l’iscrizione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Invece, se la mancata iscrizione nei Registri è da imputare ad altre cause, ad esempio l’assenza dei requisiti necessari, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa e allo stesso tempo restituire integralmente gli aiuti illegittimamente ricevuti con l’aggiunta degli interessi e sanzioni (avvalendosi del ravvedimento operoso in funzione della tempestività degli adempimenti).
NOTA BENE: In merito alle sanzioni dovute, l’Agenzia avverte che se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso speciale (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022), con sanzioni ridotte a 1/18 e possibile rateizzazione delle somme da restituire.
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