A completamento della disciplina dell’impresa sociale, nell’ambito del Terzo settore, vengono resi noti i criteri che tali enti devono utilizzare per verificare che i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, ai sensi all'art. 2, comma 3, del Dlgs n. 112/2017.
Infatti, tale norma prevede che spetta ad un decreto dei ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro fissare i criteri di computo del dato suddetto.
L’attuazione della disposizione è giunta con la pubblicazione nella GU n. 203 del 25 agosto 2021 del decreto interministeriale 22 giugno 2021.
Il provvedimento non trova applicazione nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi.
Entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, e da tale data sarà abrogato il precedente decreto 24 gennaio 2008, attuativo dell’art. 2, comma 3, del soppresso Dlgs. n. 155/2006.
Ai fini del computo del 70% dei ricavi complessivi, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, individuate dall'art. 2, comma 1, Dlgs n. 112/2017.
Rimangono fuori dal computo, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, i ricavi relativi a:
Ma, qualora non sia possibile verificare con sicurezza se i ricavi si riferiscano alle attività di interesse generale o a quelle diverse, il computo degli importi sarà effettuato in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
Nel bilancio sociale andrà indicato il carattere principale dell’attività d'impresa di interesse generale. Ma cosa accade se nell’esercizio non si raggiunge la percentuale minima del 70%?
L’organo competente dell’impresa effettuerà apposita segnalazione, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio sociale, al Ministero del Lavoro (al Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di cooperativa).
Il decreto del 22 giugno 2021 specifica che, in assenza del rispetto del requisito, l’impresa sociale è tenuta a rispettare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi che sia superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente.
Se ciò non avviene, prosegue il provvedimento, verrà disposta dal Ministero del Lavoro, nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa, la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo.
Se l’ente è costituito in forma cooperativa, la perdita della qualifica di impresa sociale avviene in conformità agli esiti dell’attività di vigilanza effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico o degli altri organi competenti. In questo caso, alla perdita della qualifica non consegue l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime delle società cooperative.
Brevemente si rammentano alcune attività considerate di interesse generale: interventi e servizi sociali e socio-sanitari; educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo sviluppo; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori.
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