Con ordinanza n. 10885 del 23 aprile 2024, la Corte di cassazione si è occupata di un contenzioso in tema di somministrazione del servizio di telefonia.
L'oggetto della causa era la migrazione, fallimentare, di una linea telefonica aziendale.
Nel caso in esame, un operatore di telefonia aveva provveduto a far migrare la linea di un'impresa dal precedente gestore, senza una preventiva verifica della fattibilità tecnica ed operativa del servizio.
Inoltre, la compagnia telefonica non aveva rilevato che il servizio richiedeva l'installazione di un centralino incompatibile con l'apparato già in uso presso l'impresa.
Quest'ultima impresa, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, era rimasta senza telefono e senza collegamento internet.
L'impresa medesima, quindi, aveva dovuto provvedere a stipulare un nuovo abbonamento, con un terzo gestore, perdendo però il proprio numero telefonico.
Difatti, la migrazione del numero di cui si era fatta garante la convenuta era risultata impossibile.
Per questi motivi, l'impresa aveva convenuto la compagnia telefonica davanti al giudice di pace:
Le decisioni di merito
Il giudice di pace aveva accolto i motivi avanzati dell'impresa ma il verdetto era stato successivamente ribaltato dal Tribunale, in secondo grado.
Il Tribunale, infatti, aveva accolto il gravame della compagna telefonica, ritenendo che l'impresa non avesse provato l'esistenza di una lesione, ossia della riduzione del bene della vita, né la sua riconducibilità in termini di nesso causale.
La domanda della società, in definitiva, era stata rigettata con obbligo di restituzione della somma equitativamente liquidata in primo grado.
L'impresa si era rivolta alla Corte di cassazione, davanti alla quale aveva avanzato ricorso, promuovendo doglianze attinenti il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme.
In questa sede, i motivi d'impugnazione della ricorrente sono stati ritenuti fondati.
Secondo la Corte di cassazione, il Tribunale non si era attenuto ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di somministrazione di servizio di telefonia.
Il Tribunale, da una parte, aveva riconosciuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte dell'operatore telefonico che non aveva rispettato le obbligazioni stabilite nel contratto.
Dall'altra, tuttavia, aveva negato all'impresa il risarcimento richiesto, per evidente difetto di allegazione, ritenendo che il danno non fosse liquidabile in via equitativa.
Sulla tematica, la Suprema Corte ha rammentato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela si configura come perdita di chance.
Tale danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quello della perdita della possibilità di conseguirlo.
Il danno da perdita di chance, infatti, si verifica quando un individuo subisce danni a causa della perdita di opportunità di conseguire un vantaggio o un risultato a causa di un evento dannoso o di un'azione illecita.
Trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato da incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di possibilità e ne è consentita la liquidazione anche in via equitativa.
Non è infatti necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato.
Il diritto al risarcimento, inoltre, assume particolare rilevanza quando il servizio telefonico è connesso a un'attività professionale o commerciale.
Va escluso che, in tale ipotesi, l'esistenza del danno possa essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale.
Questa omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato.
Il danno patito, come detto, ben può essere oggetto di liquidazione equitativa, ossia del metodo di calcolo del risarcimento in cui il giudice stabilisce l'ammontare del danno basandosi su criteri di equità, senza necessità di prove precise del danno.
La valutazione del risarcimento - ha concluso la Cassazione - è affidata alla discrezione del giudice di merito e ciò:
Da qui l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.
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