La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016, estende per la prima volta alle imprese di tipo familiare il principio sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9451/2016) secondo cui non è automaticamente configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente/collaboratore con funzioni esclusivamente di segreteria od esecutive.
Pertanto - a detta dei Supremi giudici – non è assoggettabile ad Irap l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore le cui mansioni sono puramente esecutive.
L'ordinanza n. 17429/2016 appare molto importante perchè sancisce il principio della non imponibilità del prelievo per gli imprenditori individuali. In molte precedenti pronunce, invece, era stato più volte ribadito che il prelievo scatta anche in presenza di funzioni esecutive purchè i collaboratori avessero prestato la loro attività “in modo continuo e prevalente”.
Con l'ultima disposizione la Suprema Corte ribalta, così, la precedente impostazione interpretativa, secondo la quale l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comporta sempre l’assoggettamento all’Irap del valore della produzione.
Viene, inoltre, estesa la motivazione delle Sezioni Unite oltre che ai professionisti ed agli artisti, anche più in generale a tutte quelle “figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte”: in altri termini, ai contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Per tutti questi, dunque, non basta la presenza del collaboratore per far scattare l'Irap.
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