Il 14 giugno 2016, Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 sui modelli di dichiarazione nella quale vengono analizzate le principali novità in materia di redditi d'impresa e Irap in relazione al modello Unico 2016. Nel documento, inoltre, vengono affrontate anche le nuove disposizioni normative in materia di controlled foreign companies (art. 167 e 168 TUIR), di consolidato (Dlgs. n. 147/2015), di acquisizione con indebitamento, di super ammortamento e le recenti disposizioni di prassi agenziale sull’assegnazione agevolata ai soci.
Per i debitori assoggettati a procedure concorsuali o di modesta entità, la deduzione automatica delle perdite su crediti si fa sempre più ampia. Infatti, i contribuenti sono liberi di imputare e dedurre tali perdite dal reddito d'impresa all'interno del periodo che va dal momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi, di cui all'articolo 101 Tuir, a quello in cui questi criteri devono essere cancellati dal bilancio, secondo i coretti principi contabili.
Assonime ricorda che, in base alle novità della legge di Stabilità 2015, la possibilità del contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso è consentita senza più alcun limite temporale e fino alla notifica di un atto di accertamento o di liquidazine.
Dunque, ci si potrà ravvedere anche se si è a conoscenza dell'inizio delle attività di verifica e si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni per gli omessi versamenti in misura che varia da un decimo fino a un quinto del loro ammontare.
Ai fini della compensazione orizzontale delle imposte e dei tributi risultanti dal modello Unico 2016, si ricorda il limite posto a quota 15.000 euro oltre il quale per poter utilizzare in compensazione tali crediti è necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale tali crediti scaturiscono (Unico 2016, Irap 2016).
Assonime, su tale argomento delle compensazioni, ricorda poi anche le novità in materia di sanzioni relative all'utilizzo di crediti inesistenti. Il Dlgs 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie delle sanzioni previste in queste circostanze, fissandole dal 100% al 200% dei crediti stessi.
Nella circolare n. 17/2016 Assonime affronta anche il tema dell'agevolazione cosiddetta super ammortamento, già oggetto del documento di prassi agenziale n. 23/E/2016.
L'Agenzia ha precisato, in quella sede, che se si fruisce dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Assonime, a tal proposito, conferma che rimane in ogni caso ferma la possibilità di recuperare tale quota di super ammortamento mediante presentazione di una cosiddetta dichiarazione integrativa “a favore” o di apposita istanza di rimborso.
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