Imposte pagate all’estero, credito se c’è organizzazione
Pubblicato il 04 luglio 2008
Risoluzione n. 277/E di ieri: le Entrate, richiamando la convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta dal nostro Stato con il Kazakstan il 22 settembre 1994, evidenziano come l’articolo 7 di quell’accordo stabilisca che gli utili di un’impresa di un Paese contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la propria attività nell’altro Paese contraente mediante una “stabile organizzazione” e nei limiti dell’ammontare di utili attribuibili alla detta organizzazione. Per “stabile organizzazione”, l’articolo 5 dell’accordo intende la sede “fissa” degli affari in cui l’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria atttività; l’importante è che dette prestazioni si siano protratte per oltre 12 mesi. In assenza dell’enunciata stabile organizzazione per via che l’arco temporale di esecuzione dei lavori è stato inferiore a 12 mesi, le imposte pagate dall’impresa italiana allo Stato estero non formano credito d’imposta e la ritenuta fiscale subita dal contribuente dovrà essere da egli richiesta a rimborso alle autorità estere.