Imposta sulle polizze di compagnie assicurative estere dovuta anche dagli intermediari

Pubblicato il 01 novembre 2012 L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti da contratti assicurativi sulla vita nonché di capitalizzazione, corrisposti da compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, se non applicata previa opzione direttamente dalle compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse, deve essere operata anche dai soggetti che riscuotono i redditi derivanti dai contratti stipulati da contribuenti residenti con compagnie estere di assicurazione, cioè banche e società fiduciarie.

Lo prevede l’articolo 68, primo comma, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Le novità sono analizzate dalla circolare n. 41 del 31 ottobre 2012, dell'Agenzia delle entrate.

Si specifica che la sostituzione impositiva sui redditi di capitale di natura assicurativa deve avvenire se i detti soggetti intervengono nella loro riscossione come intermediari a seguito di mandato o da parte del contribuente o dell’impresa estera; ancora, se attraverso loro si verifica l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.

L'obbligo di versare l'imposta in discorso ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011. Per tale periodo di imposta, il versamento deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2012.

Per effettuare l'adempimento, il contribuente deve fornire all’intermediario tutti i dati occorrenti per il calcolo dell’imposta dovuta - importo dei premi versati, durata della polizza, data di stipula del contratto, ecc. - secondo quanto attestato, mediante i rendiconti della compagnia estera.

Gli intermediari in parola sono tenuti al versamento dell'imposta dello 0,35% da commisurare al valore dei contratti di assicurazione.

A differenza di quanto previsto per le imprese di assicurazione italiane ed estere che, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva, devono applicare l’imposta stessa sull’ammontare delle riserve matematiche iscritte in bilancio relative ai rami vita, qui la base imponibile è costituita dal valore del contratto assicurativo “intermediato”.
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