Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 del 29 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 2 dicembre 2024, fornisce un modello standard e i formati elettronici per la comunicazione delle informazioni relative all’imposta sul reddito, nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2013/34/UE.
Quest’ultima disciplina la redazione dei bilanci e la relazione sulla gestione delle aziende, e il regolamento in questione si concentra in particolare sulle informazioni fiscali che le imprese devono trasmettere.
In sostanza, il regolamento fornisce le linee guida tecniche e i formati uniformi per le comunicazioni che le aziende devono inviare riguardo all’imposta sul reddito. Ciò mira a rendere tali dati più facilmente accessibili, confrontabili e utilizzabili a livello europeo, migliorando così la trasparenza fiscale per le imprese operanti nell’Unione Europea.
Le imprese devono applicare il presente regolamento per la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2025 o in una data successiva.
Ai sensi dell'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri richiedono alle imprese di predisporre, rendere pubblica e mettere a disposizione una dichiarazione contenente informazioni sull'imposta sul reddito.
La Commissione ha definito, con il Regolamento 2024/2952, un modello standard e dei formati elettronici di comunicazione leggibili automaticamente.
Questi modelli e formati devono essere utilizzabili anche nei casi in cui un'impresa designi un rappresentante soggetto alla legislazione di uno Stato membro per la pubblicazione e la disponibilità della propria comunicazione riguardante le informazioni sull'imposta sul reddito.
Nella creazione del modello e dei formati di comunicazione, la Commissione ha considerato i progressi fatti nel campo della digitalizzazione e nella facilità di accesso alle informazioni pubblicate dalle imprese.
Nel preparare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, le imprese assicurano quanto segue:
a) l'utilizzo del formato XHTML e l'integrazione di marcature tramite le specifiche Inline XBRL, in conformità con le specifiche XBRL applicabili riportate nell'allegato II;
b) la marcatura delle informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi indicati nell'allegato IV, tabella 2, secondo le regole relative alla marcatura e al deposito stabilite nell'allegato III.
Fermo restando quanto previsto alla lettera b), le imprese possono anche utilizzare la tassonomia di base con gli elementi descritti nell'allegato IV, tabella 3, per marcare le informazioni comunicate.
L'XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) è un linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali delle società i cui strumenti finanziari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE. L'XHTML è anche richiesto per le dichiarazioni di sostenibilità che alcune imprese devono redigere ai sensi della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la rendicontazione in ambito di sostenibilità aziendale. Dunque, per garantire coerenza, anche le comunicazioni relative alle informazioni sull'imposta sul reddito in parola vanno redatte nel formato XHTML.
L'XBRL (Extensible Business Reporting Language) è un linguaggio di markup che può essere letto automaticamente, consentendo l'elaborazione automatizzata di grandi volumi di dati.
Questo garantisce l'accessibilità e la comparabilità delle informazioni, rendendole fruibili sia dagli utenti umani che dai dispositivi automatici. Pertanto, le comunicazioni relative alle informazioni sull'imposta sul reddito saranno anche marcate utilizzando lo standard Inline XBRL.
L'impiego del linguaggio XBRL implica l'adozione di una tassonomia per trasformare le informazioni comprensibili agli esseri umani in dati leggibili da una macchina. Questa tassonomia comune definirà gli elementi da marcare, tenendo conto di altre normative europee in materia di rendicontazione fiscale paese per paese.
Un'impresa capogruppo o un'impresa indipendente che non è soggetta alla legislazione di uno Stato membro e che fornisce una comunicazione in conformità con l'art. 48 ter, paragrafo 6, della Direttiva 2013/34/UE, non è obbligata ad adottare il modello e i formati elettronici previsti dal presente regolamento.
Per rispettare le disposizioni dell'art. 48 ter, paragrafo 6, un'impresa capogruppo o un'impresa indipendente non soggetta alla legislazione di uno Stato membro renderà la propria comunicazione disponibile in un formato leggibile automaticamente e indicherà al suo interno l'impresa controllata o la filiale soggetta alla normativa di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato.
Alcune imprese controllate, di dimensioni medie o grandi, soggette alla legislazione di uno Stato membro, ma appartenenti a un gruppo capogruppo non soggetto alla normativa di uno Stato membro, devono pubblicare e rendere disponibili una comunicazione sulle informazioni fiscali relative all'imposta sul reddito per l'impresa capogruppo. Questo obbligo si applica quando i ricavi consolidati, alla chiusura del bilancio, abbiano superato i 750.000.000 di Euro per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, e deve riferirsi all'esercizio più recente di tali due periodi.
Nel caso in cui l'impresa capogruppo non fornisca tutte le informazioni richieste, le imprese controllate devono comunque rendere accessibile una dichiarazione che attesti che la capogruppo non ha messo a disposizione i dati necessari. Quando redigono queste comunicazioni e dichiarazioni, le imprese controllate non sono obbligate ad adottare il modello standard e il formato elettronico previsto dal regolamento pubblicato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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