Ultimo giorno disponibile per il saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR. Il termine, che in realtà scadeva il 16 febbraio 2019, è stato differito al lunedì successivo (18 febbraio 2019). L’adempimento, in particolare, riguarda tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta) che sono tenuti a versare all’Erario il saldo fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Si ricorda, fin da ora, che si tratta del secondo appuntamento, in quanto quest’ultimo consegue a quello effettuato lo scorso anno, cadente il 16 dicembre 2018.
Da notare, inoltre, che la scadenza del 18 febbraio 2019 interessa anche tutti quei sostituti d’imposta che sono diventati tali durante il 2018, ossia coloro che hanno effettuato le prime assunzioni lo scorso anno. Il pagamento deve essere effettuato con mod. F24 utilizzando le modalità telematiche. Ecco come fare.
L’art. 2120 cod. civ. stabilisce che l’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto:
L’importo accantonato al 31 dicembre di ogni anno confluisce in un fondo (denominato “Fondo TFR”), che si rivaluta sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È su questa quota di incremento che bisogna, appunto, versare l’imposta sostitutiva.
A tal fine, l’art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura dell'11%. Con decorrenza 1° gennaio 2015, tale percentuale è stata rivista al rialzo, fissandola al 17%, per effetto dell’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Il saldo dell’imposta sostitutiva, che si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l’imposta (termine che quest’anno slitta al 18 febbraio in quanto il 16 cade di sabato), si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono determinate nell’anno stesso. L’importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.
Quindi, i datori di lavoro dovranno effettuare i seguenti passaggi:
Si ricorda, a tal proposito, che restano esclusi dal versamento dell’imposta:
L’importo deve essere versato mediante il modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
Infine, si ricorda che il codice tributo va esposto nella “sezione erario” del modello F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che rimane quello dello scorso anno, vale a dire il 2018.
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