Non rimane ancora molto tempo per i datori di lavoro (sostituti d’imposta) chiamati a versare l’acconto 2018 dell’imposta sostituiva sul TFR. Infatti, entro il 17 dicembre 2018 (la scadenza è stata prorogata al giorno successivo poiché il 16 è domenica), i datori di lavoro dovranno valorizzare nella Sezione “Erario” del mod. F24 l’acconto dell’imposta sostituiva sul TFR, che corrisponde all'anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal proprio TFR.
Si ricorda, a tal proposito, che l’imposta è pari al 17% e viene versata in due rate, in base a due metodi di calcolo (storico e previsionale), che si illustrano di seguito.
L’imposta sostitutiva sul TFR, disciplinata dall’art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 47/2000, prevede espressamente che: “Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento”.
Con decorrenza 1° gennaio 2015, tale percentuale è stata successivamente rivista al rialzo, esattamente al 17%, per effetto dell’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Come accennato in premessa, per quest’anno, l’importo deve essere versato dal datore di lavoro in due appuntamenti:
entro il 17.12.2018 (acconto), poiché il 16 cade di domenica;
ed entro il 18.02.2019 (saldo), in quanto il 16 cade di sabato.
Un accorgimento fondamentale da tenere presente per la determinazione dell’acconto dovuto, riguarda la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR, ossia se lo stesso sia mantenuto in azienda ovvero destinato ad un Fondo pensione.
Nel primo caso, e per le imprese fino a 49 dipendenti, è possibile affermare che il TFR rimane interamente nella disponibilità del datore di lavoro e lo stesso va incrementato della quota capitale e della quota finanziaria. Pertanto, l’acconto dell’imposta sostitutiva è determinato sulla rivalutazione dell’intero TFR.
Diversamente, per i lavoratori che hanno deciso di destinare il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, per il TFR:
maturato fino al 31.12.2006, al Fondo TFR vanno accantonate le quote rivalutazione annuali e va determinato il relativo acconto dell’imposta sostitutiva;
maturato dall’1.01.2007, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente il TFR alla previdenza complementare. In tal caso, quindi, il datore di lavoro non determina alcuna imposta sostitutiva; pertanto, egli sarà tenuto ad effettuare il versamento dell’acconto esclusivamente con riferimento alle quote maturate fino al 31.12.2006, mantenute in azienda.
L’acconto di dicembre può essere calcolato utilizzando due metodi:
metodo storico: in base al quale l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti;
metodo previsionale: in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2018. La base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2017, relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2018, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.
Infine, per quanto concerne le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva sul TFR, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. F24 ed in particolare i seguenti codici tributo:
“1712”: acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;
“1713”: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.
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