A breve i soggetti obbligati devono inviare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno - anno 2022.
Da lunedì 8 maggio 2023, l’apposito servizio di predisposizione ed invio è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Una volta effettuato l’accesso, l’utente trova il servizio all’interno della scheda «Servizi», nella categoria «dichiarazioni»; in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio «imposta di soggiorno» nella casella di ricerca.
La dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno contiene il riepilogo di tutti i movimenti registrati l'anno pregresso, come il numero di soggetti, esenzioni, pernottamenti, nonché tutte le informazioni utili al computo del corretto assolvimento degli obblighi relativi proprio alla rendicontazione dell'imposta di soggiorno.
Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno, quando è stato reso disponibile il nuovo modello di dichiarazione per l’imposta di soggiorno per mezzo del decreto ministeriale del 29 aprile 2022. Lo stesso DM indica quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione.
NOTA BENE: La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'utente, eseguita l’autenticazione, può effettuare l'accesso, trovando il servizio all'interno della scheda “Servizi”, nella categoria “Dichiarazioni”.
La prima sezione del modello online da compilare riguarda l'anno di imposta, il tipo di dichiarazione ed il comune di riferimento.
Il campo obbligatorio "TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE" va compilato scegliendo tra tre diverse opzioni:
Successivamente dovranno essere compilati i campi relativi all'INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE.
Entrambi i campi sono obbligatori: nel primo, si dovranno compilare i campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del Comune” per identificare il Comune in cui sono ubicate le strutture ricettive del dichiarante; nel secondo campo, invece, si dovrà individuare il soggetto che presenta la dichiarazione, scegliendo tra le diverse opzioni:
Il responsabile d’imposta, cioè colui che è tenuto per legge a pagare la tassa al Comune, è il gestore dell’attività ricettiva, mentre il cliente è il soggetto d’imposta, cioè colui che è tenuto a versare al gestore la quota stabilita.
Se il gestore dell’albergo o della casa vacanze non versa al Comune la quota incassata come tassa di soggiorno, può essere multato con una somma che oscilla tra 25 e 500 euro ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/00.
Il cliente e/o turista è tenuto al pagamento dell’imposta e nel caso in cui non la paghi può incorrere nella stessa sanzione amministrativa a cui è soggetto il gestore della struttura turistica. Egli, infatti, potrebbe essere soggetto ad una multa da 25 euro a 500 euro (proporzionale all’entità della somma non versata), che potrebbe essere applicata dal Comune che richiede l'imposta.
Anche l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari al pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
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