L'ammontare minimo dell'imposta di bollo che i gestori devono versare per i portafogli di criptovalute appartenenti ai clienti è stabilito in 1 euro.
Questo chiarimento relativo alle criptoattività è stato fornito durante una sessione di interrogazione a risposta immediata (n. 5-03655), tenutasi il 5 marzo 2025 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Fatta eccezione per i casi in cui l'imposta non è applicabile, la somma deve essere pagata anche qualora il valore del wallet del cliente risulti inferiore all'importo richiesto come imposta.
La sottosegretaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha fornito dettagli sull'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, che regola l'ammontare dell'imposta di bollo da versare in relazione alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti.
In generale, salvo i casi in cui l'imposta non è applicabile, l'importo dovuto corrisponde al 2 per mille. Questa disposizione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023.
Richiamando un precedente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, viene precisato che l'importo su cui calcolare l'imposta è quello registrato alla fine del periodo di riferimento o, in mancanza di questo, quello risultante al 31 dicembre di ogni anno.
Qualora tale valore non fosse disponibile, si dovrà considerare il prezzo di acquisto delle criptoattività.
Anche qualora la comunicazione non venga realmente recapitata al cliente, si presume comunque che venga inviata almeno una volta all'anno.
In pratica, per gli intermediari finanziari, i clienti che possiedono criptoattività con un valore inferiore a 1 euro non solo non generano profitti, ma costituiscono anche un costo (almeno dal punto di vista economico). Questo perché l'obbligo di versare l'imposta di bollo minima di 1 euro rimane comunque valido, in attesa di poter recuperare tale importo dal cliente.
Nella medesima risposta del 5 marzo 2025 presso la Commissione Finanze della Camera, sono stati illustrati i casi in cui non è necessario pagare l'imposta di bollo.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale del 24 maggio 2012:
Di conseguenza, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo per le comunicazioni periodiche ai clienti è applicabile quando:
In queste circostanze, non si applica nemmeno l'importo minimo di 1 euro.
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