Imposta di bollo su e-fatture in scadenza

Pubblicato il 23 febbraio 2024

Scade il 29 febbraio 2024 il termine per versare l’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2023.

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia informa”, è stata rilasciata la nuova versione, aggiornata a gennaio 2024, della Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

ATTENZIONE: L’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale”.

Elenchi A e B

Ogni trimestre solare l’Agenzia delle entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

All’interno del portale "Fatture e corrispettivi” vengono predisposti due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

Novità Guida per il pagamento dell’imposta di bollo nelle e-fatture

I due elenchi vengono messi a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Nella Guida aggiornata a gennaio 2024 al paragrafo 3 (Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo), vengono indicate le date relative al versamento del Bollo.

Con riferimento ai quattro trimestri, le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sono: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.

Da notare che, se entro la data del 31 maggio l’importo dovuto non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre; se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Infine, quando l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

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