Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Dopo l’introduzione delle fatture elettroniche, per assistere i contribuenti nel corretto pagamento dell'imposta di bollo, è stata introdotta una nuova normativa con l'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019, modificato ulteriormente da un decreto del 4 dicembre 2020.
Sul portale “Fatture e corrispettivi”, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione due liste essenziali, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre:
I soggetti IVA hanno la possibilità di verificare se hanno applicato adeguatamente l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Se manca l'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono approvare l'aggiunta fatta dall'Agenzia delle Entrate e procedere con il pagamento dell'imposta dovuta.
Questo sistema è stato progettato per facilitare il corretto adempimento fiscale e ridurre gli errori o le omissioni nel pagamento dell'imposta di bollo.
E’ stato detto che il contribuente ha la possibilità di aggiornare l'Elenco B:
Inoltre, se il contribuente aggiunge al suddetto elenco i dettagli dei documenti elettronici emessi, utilizzando il formato standard delle fatture elettroniche per la segnalazione di transazioni con entità estere, tali dati verranno utilizzati nel calcolo dell'imposta di bollo da versare.
Quando si aggiungono fatture elettroniche all'Elenco B per l'applicazione dell'imposta di bollo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Le operazioni di consultazione e modifica possono avvenire anche da parte dell’intermediario al quale è stata conferita apposita delega.
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
ATTENZIONE: Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Altre date da ricordare sono:
NOTA BENE: E’ stata messa in atto una rilevante semplificazione per la quale se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
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