Novità in materia di calcolo e versamento dell’imposta di bollo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.lgs n. 36/2023. A fornire precisazioni è intervenuta la circolare n. 22 del 28 luglio 2023 emessa dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sotto osservazione è l’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto nonché la tabella, allegato I.4.
Le disposizioni in materia di imposta di bollo per i contratti pubblici, compreso l’allegato I.4, si applicano ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
Le Entrate iniziano con lo specificare che il contratto di appalto è quello a titolo oneroso, messo per iscritto, tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
NOTA BENE: Tenuto al versamento dell’imposta è l’appaltatore, il quale è chiamato a versare la somma una tantum, al momento della stipula del contratto.
Il valore dell’imposta di bollo viene determinato sulla base della Tabella A annessa al decreto n. 36/2023.
La novità maggiore è rappresentata dall’introduzione di un sistema semplificato ossia a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.
Di seguito la tabella con i valori:
40 euro |
contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro |
120 euro |
contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro |
250 euro |
contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro |
500 euro |
contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro |
1.000 euro |
contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro |
ATTENZIONE: E’ prevista l’esenzione per i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.
Altra specificazione importate riportata nella circolare n. 22 del 28 luglio 2023 dell’AdE è la definizione di “importo massimo previsto”: deve intendersi l’importo totale pagabile al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Si noti che l’articolo 14 del Codice di contratti pubblici indica ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate punta il dito sulla natura della nuova imposta di bollo sui contratti pubblici.
Il pagamento di tale tributo deve intendersi sostitutivo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, ad eccezione delle fatture, note e simili di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, Dpr 642/1972.
Cosa comporta questo?
In sostanza, le ordinarie modalità di calcolo e versamento indicate dal Dpr n. 642/1972 si applicano:
Dunque le novità della nuova imposta di bollo trovano spazio nei confronti dell’aggiudicatario: infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.
Quindi, l’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, paga l’imposta di bollo complessivamente dovuta, come specificato sopra.
ATTENZIONE: La circolare 22/E/2023 chiarisce che tale imposta va pagata considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto in base alla disciplina di cui al DPR 642/72 e fino a concorrenza dell’importo già dovuto.
L’aggiudicatario, nella fase successiva alla stipula del contratto, non deve effettuare ulteriori versamenti.
Con riferimento alle modalità di versamento, è obbligatorio l’utilizzo dei mezzi telematici.
Sul punto si ricorda che l’AdE ha emesso il provvedimento n. 240013/2023 con cui è stato specificato che deve essere utilizzato il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)”.
Invece, con risoluzione n. 37del 28 giugno 2023 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento (1573, 1574 e 1575).
Con successivi provvedimenti potrà essere previsto l’utilizzo della piattaforma Pago PA.
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