L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 1 del 31 gennaio 2022, ha risposto ai principali quesiti in merito alle importazioni in franchigia ed ha predisposto la modulistica specifica da utilizzare per questa tipologia di operazioni.
Nello specifico, è stata messa a punto la modulistica da utilizzare per la richiesta dei benefici fiscali, in relazione alla casistica prevista dalla normativa vigente e riguardante i privati cittadini che introducono nel territorio dell'Ue beni provenienti da paesi terzi per fini personali, in base alle disposizioni del Regolamento Ce n. 1186 del 2009 e del Dm n. 489/1997.
Il Regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 disciplina il regime unionale delle franchigie doganali e a seconda del tipo di merce e del suo utilizzo, ne prevede, in presenza dei relativi presupposti, l’importazione senza il pagamento dei dazi all’importazione.
In queste ipotesi, l’eventuale esenzione anche dall’IVA trova fondamento nella disciplina di cui al Decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 e successive modifiche.
Alcune di tali fattispecie sono di specifico interesse di utenti privati, che non svolgono abitualmente operazioni doganali ed ai quali è richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti per godere del beneficio.
Le Dogane, al fine di standardizzare le procedure e semplificare gli adempimenti hanno realizzato la modulistica ad hoc da utilizzare, nonché hanno predisposto nuove FAQ relative ai casi di maggior interesse.
Le risposte sono disponibili sul sito web dell’Agenzia. In esse vengono illustrati i casi concreti ritenuti di maggiore interesse per i privati, individuando non solo i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione delle franchigie, ma anche i beni ammessi e quelli esclusi.
Nella modulistica è indicata anche la documentazione da presentare a sostegno della richiesta e, nell’ottica di facilitazione degli adempimenti, le possibili alternative e, se del caso, la prestazione di una cauzione a garanzia per lo svolgimento dell’operazione doganale, in attesa del verificarsi dell’evento che dà titolo al beneficio.
Tuttavia, l’Agenzia invita a prestare attenzione, in quanto sono previsti moduli diversi nel caso in cui la franchigia fosse subordinata alla prestazione di una cauzione, che sarà restituita al verificarsi dell’evento che dà titolo all’agevolazione.
Inoltre, è specificato che, con riferimento all’osservanza di eventuali adempimenti di natura extratributaria connessi a determinate tipologie di merci, per le importazioni in franchigia da parte di utenti privati e che non rivestono natura commerciale non trovano applicazione le prescrizioni in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, né quelle riguardanti i materiali che vengono a contatto con gli alimenti (escluse alcune particolarità specifiche).
I principali chiarimenti resi sono quelli riguardanti il caso di un privato cittadino che intende trasferire la propria residenza normale da un Paese terzo in Italia.
Il quesito riguarda quali beni possono essere importati in regime di franchigia doganale.
Specifica l’Agenzia delle Dogane che i beni personali, destinati all’uso privato degli interessati o ai bisogni della loro famiglia (ad esempio: provviste di casa, mobili, autoveicoli, motocicli, ecc.) sono ammessi in franchigia, a condizione che:
l’interessato abbia avuto la residenza fuori dell’Unione Europea per almeno dodici mesi consecutivi. Qualora il soggiorno fuori dalla UE si sia interrotto prima dei 12 mesi, occorre dimostrare di aver avuto l’intenzione di dimorare fuori dal territorio doganale unionale per tale periodo temporale, allegando la documentazione giustificativa (es: contratto di lavoro terminato in via anticipata);
che i beni siano stati in possesso dell’interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di sei mesi prima della data del trasferimento;
che siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza.
In tale circostanza, l’istanza di autorizzazione alla franchigia può essere resa dal privato in carta semplice, secondo il modello F-01A o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ad ogni componente del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio unionale, a condizione che sussistano per ciascuno di essi i requisiti richiesti.
L’agevolazione, tuttavia, può essere concessa anche prima dello stabilimento nell’Ue, su impegno dell’interessato di trasferirsi entro sei mesi. In questo caso, sarà necessario prestare idonea garanzia e presentare il modello F-01B.
Sono ammessi in franchigia anche i beni personali provenienti da un Paese terzo acquisiti da una persona fisica per successione legale o per successione testamentaria, laddove la stessa abbia la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione. Fanno eccezione solo alcune tipologie di beni, come per esempio: prodotti alcolici; tabacchi; mezzi di trasporto a carattere commerciale; macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni; scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati; bestiame vivo.
L’importazione in franchigia deve essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in possesso dei beni.
Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare, all’Ufficio delle dogane di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da altra Autorità competente del Paese terzo, attestante che i beni importati siano stati acquisiti per successione.
L’istanza di autorizzazione alla franchigia, potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto, o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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