Lo studio approvato dal Consiglio nazionale del Notariato il 16 novembre 2017 intitolato “Impignorabilità e conto corrente dedicato”, affronta la delicata problematica della impignorabilità delle somme di denaro depositate presso il notaio sul conto dedicato, che, stante il disposto dell’art. 1 comma 65 Legge n. 147/2013, costituiscono patrimonio separato e “sono impignorabili a richiesta di chiunque”.
Ebbene, alla luce degli interventi legislativi modificativi della originaria disciplina, si ritiene che detta impignorabilità riguardi le sole somme depositate sul conto dedicato di cui all’art. 1 comma 63 menzionata legge, e non anche “le altre somme diverse in esso versate” di cui al comma 66-bis. Trattasi difatti di una ipotesi di impignorabilità legata non al conto corrente in quanto tale, ma alla natura delle somme medesime (solo quelle di cui al comma 63) incassate dal notaio ed ivi depositate.
L’esame della normativa, inoltre, consente di ritenere che gli unici creditori legittimati, eventualmente, a pignorare le somme depositate sul conto corrente dedicato sono i creditori del notaio e non anche quelli delle parti dell’atto rogato dal notaio.
Lo studio analizza, di seguito, le principali criticità di ordine procedimentale, soffermandosi in particolare sugli effetti del pignoramento delle somme depositate nel conto corrente dedicato, con attenzione alla posizione del notaio, obbligato per esigenze di ordine pubblicistico ad effettuare il versamento di determinate somme di denaro (delle parti o dell’erario) entro un determinato termine.
A tal proposito, ci si chiede se, in caso di pignoramento del conto, le somme “separate” possano essere movimentate ed inviate, ad esempio, al venditore della casa, che ivi le aveva depositate. E la risposta dello studio è affermativa, in quanto il notaio, nonostante l’intervenuta notificazione dell’atto di pignoramento, può legittimamente disporre delle somme impignorabili, dunque, anche per effettuare i pagamenti cui è tenuto in forza di legge. Per altro verso, la banca non può bloccare la somma a causa del pignoramento notificato anche ad essa, e dovrà consentire che vengano effettuati i suddetti pagamenti. In ogni caso, anche al fine di scongiurare contenziosi, si suggerisce al creditore particolare del notaio, di pignorare preferibilmente un conto personale del professionista medesimo, piuttosto che un conto dedicato (ancorché a quest’ultimo intestato).
Lo studio n. 515 - 2017/C analizza altresì la posizione in cui viene a trovarsi la banca: per un verso soggetta agli obblighi del custode sulle somme depositate nel conto corrente dedicato (nei limiti del credito precettato aumentato della metà); per altro verso tenuta a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.. Quanto a detto ultimo profilo, si evidenzia che la banca è tenuta a condurre preliminarmente un’indagine accurata sulla natura delle somme, ed evidenziare, nella dichiarazione, se si tratti di somme non pignorabili. Lo studio ipotizza che la suddetta dichiarazione possa avere esito negativo anche quando la banca non sia in grado di dimostrare se le somme siano dedicate o meno, aprendo così la strada all’accertamento giudiziale.
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