Nel caso in cui il difensore d’ufficio non possa prendere parte alle udienze, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Giudice procedente.
Così la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto le ragioni di un avvocato avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dal Cnf. Il legale in questione, in particolare, aveva disertato tre udienze, giustificandosi, quanto alle prime due, adducendo di aver comunicato l’impedimento telefonicamente alla cancelleria del Tribunale e quanto alla terza, che la sua assenza sarebbe stata spiegata dalla nomina di un difensore di fiducia da parte dell’imputato.
A parere della Corte – con sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016 – detta censura è tuttavia infondata, posto che il difensore d'ufficio deve assolvere il proprio incarico con diligenza e sollecitudine e che, in ipotesi di impedimento a presenziare singole attività processuali – come nella specie – è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente; non dunque alla cancelleria.
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