Pubblicata, dalla Corte costituzionale, la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020 con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d’impresa.
La disposizione era stata censurata, nella sua formulazione originaria, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, e ciò sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza, ossia con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L’Imu sugli immobili strumentali - ha precisato la Corte - costituisce “un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto".
La decisione era stata anticipata dall’Ufficio stampa della Consulta con comunicato del 19 novembre 2020.
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