Sì alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di un immobile a destinazione abitativa adibito a casa–vacanze. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 392 del 24 luglio 2023.
Il parere è stato richiesto all’Amministrazione finanziaria da una società immobiliare, che vuole acquisire un immobile di pregio da destinare a locazione.
La società chiede se può detrarre l'IVA assolta in sede di acquisto dell'immobile, qualificato come ''abitativo'' (categoria catastale A/7) e destinato allo svolgimento di una vera e propria attività commerciale, come è la locazione turistica.
Nello specifico, si vuole sapere se esiste una eccezione riguardo all'articolo 19 bis1, comma 1, lettera i) del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (''Decreto IVA''), che prevede l'indetraibilità oggettiva, senza deroghe espresse per l'attività turistico alberghiera, dell'imposta assolta sui fabbricati abitativi acquistati da un soggetto IVA. Ciò in quanto, tipicamente, si tratta di ''immobili di mero godimento'' e non ''commerciali''.
Nell caso di specie, invece, l’oggetto dell’interpello riguarda immobili abitativi, utilizzati come ''case vacanze'', e quindi oggetto di una vera e propria attività economica.
Nella risposta n. 392/2023, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la normativa nazionale (art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72) che prevede l’indetraibilità oggettiva del tributo per l’acquisto di fabbricati abitativi, senza una deroga espressa per l’esercizio di un’attività turistico-alberghiera, riconosce che una deroga in tal senso esiste.
Infatti, si evidenzia come la ratio del regime di indetraibilità oggettiva è, in termini generali, quella di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l’acquisto abbia ad oggetto beni (come per esempio i fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati promiscuamente, sia nell’attività d’impresa sia per finalità estranee a essa.
Al riguardo però, è intervenuta la risoluzione n. 18/2012 con la quale era stato specificato che quando ''gli immobili abitativi, (n.d.r. sono) utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitta camere, etc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell'indetraibilità di cui all'articolo 19 bis1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
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