Cassazione: sì ai benefici fiscali previsti in caso di scioglimento del matrimonio se l’immobile viene trasferito in esecuzione degli accordi presi in sede di divorzio.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, asseritamente dovute dai contribuenti, due ex coniugi, in considerazione della registrazione di un atto di trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili in favore del figlio.
L’amministrazione finanziaria, in particolare, aveva ritenuto che non fosse applicabile, nella fattispecie, il trattamento agevolato di cui all’articolo 19 della Legge n. 74/1987 ai sensi del quale tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni divorzili, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Detta agevolazione – secondo il Fisco – era applicabile solo con riferimento agli atti posti in essere in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione dei coniugi e non, come nel caso esaminato, in relazione agli accordi presi in occasione della separazione dei due.
In entrambi i gradi di merito, tuttavia, la ragione era stata data ai contribuenti: i benefici fiscali di specie dovevano ritenersi spettanti in quanto si trattava di una cessione immobiliare in esecuzione di quanto stabilito in sede di divorzio, per come anche si ricavava dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dove era stato fatto riferimento agli “odierni accordi presi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 898/70”.
Statuizione, questa, confermata anche dalla Sezione tributaria della Cassazione che, con ordinanza n. 31603 del 6 dicembre 2018, ha fatto riferimento al mutato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cass. 2111/2016) da ultimo affermatosi, in ragione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta “degiurisdizionalizzazione”.
Interventi – ha precisato la Suprema corte – che hanno fortemente valorizzato l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, con sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione.
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