Immobile allo Stato, registro al 2%
Pubblicato il 22 ottobre 2008
Nel caso di concessione in uso a titolo oneroso, a favore dello Stato, di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile regionale, le spese dovute per la registrazione del contratto sono interamente a carico dell’ente territoriale. In deroga al principio generale di solidarietà passiva tra i contraenti, previsto dall’articolo 57, comma 7 del Dpr 131/86, nei contratti in cui uno dei due contraenti è lo Stato, obbligata a pagare l’imposta è solo la parte contraente. L’atto di concessione in uso sconta, infatti, l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre è escluso dall'assoggettamento all'imposta di bollo. A chiarirlo l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 392 del 20 ottobre 2008.