Il Decreto-legge sulla sicurezza e sull’immigrazione (cosiddetto “Decreto Salvini”) è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, per entrare in vigore già dal giorno successivo, 5 ottobre.
Il DL n. 113 del 4 ottobre 2018 si compone di 4 titoli, rispettivamente contenenti:
Le norme di cui al primo titolo, come detto dedicato all’immigrazione e ai permessi di soggiorno temporanei per esigenze umanitarie, intervengono, in primo luogo, con l’eliminazione del riferimento alla protezione umanitaria che viene sostituita dall’introduzione di permessi temporanei per casi speciali di protezione sussidiaria, per i quali sono prescritti precisi requisiti per i soggetti interessati.
Si tratta, così, di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, di violenza domestica, di ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, di necessità di cure mediche in caso di stranieri che versino in condizioni di salute di eccezionale gravità, di calamità, di riconoscimento di atti di particolare valore civile.
A seguire, il provvedimento prevede l’estensione, da 90 a 180 giorni, della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatri, introducendo anche disposizioni per la realizzazione dei questi centri.
Disciplinato anche il trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo in appositi locali presso i punti di crisi, trattenimento per un periodo massimo, anche in questo caso, di centottanta giorni.
Tra le altre misure, il Decreto legge amplia anche l’elenco dei reati, che in caso di condanna definitiva, impediscono il riconoscimento della protezione internazionale, comportando il diniego dello status di rifugiato.
Lo straniero, quindi, non potrà essere riconosciuto, costituendo un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche nel caso sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati di: violenza o minaccia a pubblico ufficiale; lesioni personali gravi e gravissime e mutilazione degli organi genitali femminili; furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o di narcotici; produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; rapina; estorsione; violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori e di gruppo; riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione minorile.
Se, inoltre, il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno di questi reati e ricorrano le condizioni per il trattenimento del medesimo, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, si prevede che il questore ne debba dare tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato, adottando contestuale decisione.
In caso di rigetto della domanda, il richiedente sarà obbligato a lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.
Di seguito, si segnala la previsione secondo cui la cittadinanza italiana acquisita dallo straniero ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della Legge n. 91/1992 (ovvero in ipotesi di cittadinanza acquisita: dallo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, con il matrimonio, o nei casi di concessione con decreto del Presidente della Repubblica) possa essere revocata in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo o di appartenenza ad associazioni sovversive.
Per finire, è stata introdotta anche una previsione che, inserendo il nuovo articolo 130-bis tra le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato di cui al Testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115/2001), esclude dalla liquidazione dei compensi il difensore e il consulente tecnico di parte nei processi civili, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.
Prima della pubblicazione, il Decreto Legge, come di dovere, è stato sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha contestualmente inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lettera per ricordare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, anche se non espressamente richiamati nel testo normativo, nonché, in particolare, “quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.
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