Immigrato per motivi di credo: Ok alla protezione internazionale
Pubblicato il 24 dicembre 2010
Con sentenza n.
26056 del 23 dicembre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano di religione cristiana a cui i giudici di merito avevano negato la protezione internazionale richiesta dallo stesso in quanto temeva persecuzioni nel proprio paese per motivi di credo.
La Corte di legittimità ha aderito alla censura mossa dalla difesa del ricorrente nei confronti della decisione impugnata sottolineando la sommaria ed inappropriata valutazione operata dai giudici di merito che avevano ritenuto come determinanti le insufficienze e le contraddizioni delle allegazioni probatorie fornite dal richiedente.
La domanda – continuano i giudici della Corte - era stata esaminata “
sotto l'ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del paese di provenienza, doveri imposti dall'art. 8 comma 3 del dlgs n. 25 del 2008”. In definitiva, detto tipo di domanda deve essere esaminata
“alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.