Illegittimo l’accertamento fondato sulle movimentazioni finanziarie del c/c di un privato
Pubblicato il 07 gennaio 2013
Nel corso di un controllo operato su due società di capitali, l’agenzia delle Entrate ha eseguito delle indagini finanziarie su alcuni soci, riconoscendo in capo ad uno di essi versamenti non giustificati e incongruenti rispetto ai propri redditi risultanti dalla dichiarazione.
L’Agenzia ha così notificato un accertamento al socio per un maggior reddito pari ai versamenti riconducibili agli utili extracontabili delle società a ristretta base sociale oggetto di verifica.
Il socio ricorre nei vari gradi di giudizio, sostenendo che le contestazioni mosse dal Fisco, trovando fondamento nelle movimentazioni dei conti correnti, non potevano richiamare l’applicazione della presunzione di maggior reddito di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n.
600/73, dato che quest’ultima opera solo nei confronti di soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.
La Ctr Piemonte -
sentenza n. 85/30/12 - accoglie l’istanza del contribuente e annulla l’avviso di accertamento.
Secondo i giudici regionali, infatti, i destinatari della presunzione di cui al citato articolo 32 del Dpr 600/73, sono solo gli imprenditori e i lavoratori autonomi e non anche i soggetti privati. Dunque, è da considerarsi illegittima la rettifica dei redditi che si fonda sulla presunzione che i movimenti bancari si traducano in maggiori ricavi, quando ad essere considerati sono i versamenti effettuati sul conto corrente di un privato.